Modifica del DM 10/03/1998

Modifiche al decreto prevenzione incendi DM 10/03/98, Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2021.

Abrogati l’art. 3, comma 1 lettera e), art. 4 e l’allegato VI del DM 10 marzo 1998 (entrata in vigore 29/10/2022)

Il nuovo decreto in vigore dal 29 ottobre 2022 andrà a modificare il DM 10/03/1998, in particolare saranno abrogati i seguenti articoli:

  • l’art. 3, comma 1, lettera f), relativo alla informazione e formazione sui rischi di incendio ai lavoratori
  • l’art. 5 “Gestione dell’emergenza in caso di incendio”
  • l’art. 6 “Designazione degli addetti antincendio”
  • l’art. 7 “Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza”.

La formazione degli addetti antincendio

I lavoratori devono ricevere una specifica formazione e relativo aggiornamento,  nello specifico:

  • aggiornamento quinquennale della formazione degli addetti antincendio
  • lo svolgimento della prova pratica di estinzione anche nei corsi di formazione di rischio livello 1 (antincendio rischio basso) .La prova pratica era già prevista per le altre tipologie di corsi.

Il D.M. modifica in parte i programmi dei corsi di formazione per addetti antincendio lasciando inalterato il numero di ore di formazione:

  • Corso di tipo “1 – FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 4 ore
  • Corso di tipo “2 – FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 8 ore
  • Corso di tipo “3 – FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 16 ore

Aggiornamento:

  • Corso di tipo “1 – AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 2 ore
  • Corso di tipo “2 – AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 5 ore
  • Corso di tipo “3 – AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 8 ore

Il D.M. specifica che le attività di formazione e di aggiornamento per gli addetti antincendio possono essere svolte in modalità  “a distanza” di tipo sincrono (videoconferenza) e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, esclusivamente per i contenuti di carattere teorico.

Tutti i riferimenti per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento relativamente alle durate, contenuti minimi sono riportati all’allegato III del D.M. 2/9/21.

Il D.M. 2/9/21 precisa che i corsi di formazione per addetti antincendio, già programmati con i contenuti dell’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021.

Per quanto riguarda l’aggiornamento, gli addetti antincendio formati ai sensi del “vecchio” D.M. 10/3/98 dovranno aggiornarsi:

  • entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione
  • se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, il corso di formazione per addetti antincendio o l’ultima attività di aggiornamento sono state svolte da più di 5 anni, gli addetti antincendio dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro un anno dall’entrata in vigore del decreto.

I requisiti dei docenti dei corsi antincendio: cosa cambia?

L’art. 6 del D.M. 2 settembre 2021 stabilisce precise indicazioni sulle conoscenze, competenze e caratteristiche dei formatori, istituendo inoltre dei percorsi di formazione e di aggiornamento erogati dal Corpo Nazionale dei VVF.

  • Prerequisito: aver conseguito almeno il diploma di scuola media secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti

Per svolgere la parte teorica e la parte pratica dei corsi di formazione ed aggiornamento di livello 1, 2 e 3:

  • documentata esperienza di almeno 90 ore come docente formatore antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21
  • avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del D.M. 2/9/21
  • essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di tipo C erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche (si veda il paragrafo successivo per approfondire i corsi per docenti antincendio)
  • rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento

Per svolgere i corsi di formazione relativamente alla parte teorica per il livello 1, 2 e 3:

  • documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21
  • avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B (si veda il paragrafo successivo per approfondire i corsi per docenti antincendio) per docenti teorici erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del D.M. 2/9/21
  • iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
  • rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento

…sono ritenuti qualificati i docenti che:

  • possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.

Per svolgere i corsi di formazione relativamente alla parte pratica per il livello 1, 2 e 3:

  • documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto
  • avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all’allegato V (si veda il paragrafo successivo per approfondire i corsi per docenti antincendio)
  • rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.

Come visto, il nuovo D.M. prevede che i docenti formatori dei corsi per addetti antincendio frequentino corsi di formazione e di aggiornamento per mantenere la loro qualifica, l’allegato V del D.M. 2/9/21 specifica le caratteristiche dei corsi di formazione dedicati ai docenti dei corsi antincendio, precisando che:

  • i corsi sono tenuti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
  • i corsi si distinguono in 3 tipologie, denominate A, B e C
  • I corsi si concludono con un esame finale, organizzato e svolto dai VVF, con prova scritta e prova orale

Più nel dettaglio, i corsi di formazione per docenti antincendio sono così suddivisi:

  • Corso di tipo A, della durata minima di 60 ore, di cui 16 ore per la formazione della parte pratica, articolato in 10 moduli, non modificabili per numero ed argomenti a seguito del quale sarà necessario svolgere l’esame finale, in cui superamento abilità allo svolgimento dei moduli teorico-pratici previsti per la formazione e l’aggiornamento degli addetti antincendio di livello 1, 2 e 3.
  • Corsi di tipo B, della durata di 48 ore, che consente di abilitare il docente allo svolgimento di formazione per la sola parte teorica dei corsi per addetti antincendio.
  • Corsi di tipo C, della durata di 28 ore, che consente di abilitare il docente allo svolgimento di formazione per la sola parte pratica dei corsi per addetti antincendio.

Come aggiornare la formazione del formatore per gli addetti antincendio?

Per il mantenimento della qualifica del formatore antincendio è necessario aggiornarsi ogni quinquennio frequentando:

  • Formatori parte Teorico-Pratica: l’aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all’erogazione dei moduli teorici e dei moduli pratici ha durata di almeno 16 ore, di cui 4 ore riservate alla parte pratica.
  • Formatori solo parte Teorica: l’aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all’erogazione dei soli moduli teorici ha durata di almeno 12 ore.
  • Formatori solo parte Pratica: l’aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all’erogazione dei soli moduli pratici ha durata di almeno 8 ore, di cui 4 ore della parte pratica.

Per l’aggiornamento del docente dei corsi di formazione antincendio è consentita la partecipazione a corsi e seminari di aggiornamento previsti dal D.M. 5/8/2011 esclusivamente per la parte teorica.

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